ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER MATRIMONIO O PER RESIDENZA

 

La cittadinanza è l'appartenenza di una persona ad un determinato Stato, con tutti i diritti e i doveri civili e politici che questo comporta. La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano. I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti. La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti.

 

In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione (click per ottenere tutte le informazioni)

 

  1. CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 Legge 5-2-1992, n. 91)

 

  1. CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 Legge 5-2-1992, n. 91)


Per approfondimenti LINK al sito http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadinanza/