CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (ART. 5 LEGGE 5-2-1992, N. 91)

Chi può fare la richiesta:

Lo straniero coniugato con cittadino/a italiano/a che abbia:

§      almeno due anni di residenza legale in un Comune italiano dalla data di celebrazione del matrimonio

§      o almeno due anni di residenza legale in un Comune italiano  dalla data di giuramento del coniuge naturalizzato x

§      o almeno  un anno di residenza legale se dai coniugi sono nati o sono stati adottati figli

§      almeno tre anni di matrimonio, se residente all'estero

 

In tutti i casi è necessario inoltre che, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

N.B.: quando il matrimonio è stato celebrato all'estero deve essere stato trascritto nel Comune di residenza

 

Cosa fare:

La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura-U.T.G. competente per residenza debitamente compilata sull'apposito mod. A e vi va apposta una marca da bollo da € 14,62 euro. Lo straniero che risiede all'estero deve presentare domanda alla competente Autorità Consolare italiana.

Documentazione richiesta:

Alla domanda devono  essere allegati i documenti elencati nell'ultima pagina del modello A: scarica il Modello_A_cittadinanza

N.B.: Informazioni di carattere generale a tutte le istanze di cittadinanza

  1. I richiedenti che siano cittadini comunitari sono esonerati dall'onere della legalizzazione dei documenti esteri e delle relative traduzioni.
  2. Il certificato penale del paese di origine NON deve essere presentato se il richiedente dimostra di avere lasciato il proprio paese prima del compimento dei 14 anni (dovrà rendere al riguardo una specifica autocertificazione con indicazione dei luoghi di residenza durante la minore età).

 

 

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana a firma del Ministro dell'Interno viene notificato all'interessato dalla Prefettura - U.T.G. di competenza. Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

 

Per approfondimenti LINK al sito http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadinanza/

 

Riferimenti normativi:

·         Legge 5 febbraio 1992, n. 91

·         D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572

·         D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362

·         Legge 15 luglio 2009, n. 94, che dall'8 agosto 2009 ha modificato i requisiti per la richiesta di cittadinanza per matrimonio ed eliminato la possibilità di autocertificazione, anche per i cittadini comunitari

 

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI 200 EURO

 

La legge 15 luglio 2009, n. 94, ha introdotto un contributo di 200 euro per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza.

Per il pagamento di questo contributo, è stato creato un apposito modello di bollettino di conto corrente postale, pagabile presso tutti gli uffici postali.

Per la compilazione, si dovrà utilizzare il normale modello ch 8 ter (a tre sezioni), indicando i dati del modello linkato di seguito (oltre a quelli dell'interessato al procedimento di cittadinanza).

Si faccia attenzione a indicare nei campi ESEGUITO DA e RESIDENTE IN i dati dell'interessato al procedimento di cittadinanza, indipendentemente da chi esegue materialmente il pagamento del bollettino.

L'interessato dovrà poi consegnare, all'atto della richiesta concernente la cittadinanza, la prima sezione (Attestazione di Versamento) e trattenere la seconda (Ricevuta di Versamento).


 scarica bollettinocittadinanza.pdf