CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 Legge 5-2-1992, n. 91)

Chi può fare la richiesta:

§       Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;

§       Il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;

§       L'apolide e il rifugiato politico che risiedono legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;

§       Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;

§       Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;

§       Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano;

§       Il figlio maggiorenne (nato all'estero) di straniero naturalizzato, se risiede legalmente da 5 anni successivamente alla data di naturalizzazione del genitore (i figli minorenni dello straniero che acquista la cittadinanza, invece, seguono automaticamente la cittadinanza del genitore).

 

Cosa fare:

La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura-U.T.G. competente per residenza, debitamente compilata sull'apposito modello B e vi va apposta una marca da bollo da € 14,62 euro.

 

Documentazione richiesta:

Alla domanda devono essere allegati i documenti elencati nell'ultima pagina del modello B. Scarica il  Modello_B_cittadinanza

N.B.: Informazioni di carattere generale a tutte le istanze di cittadinanza

  1. I richiedenti che siano cittadini comunitari sono esonerati dall'onere della legalizzazione dei documenti esteri e delle relative traduzioni.
  2. Il certificato penale del paese di origine NON deve essere presentato se il richiedente dimostra di avere lasciato il proprio paese prima del compimento dei 14 anni (dovrà rendere al riguardo una specifica autocertificazione con indicazione dei luoghi di residenza durante la minore età).

 

Per approfondimenti LINK al sito http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadinanza/

 

Riferimenti normativi:

§       Legge 5 febbraio 1992, n. 91

§       D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572

§       D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362

§       Legge 15 luglio 2009, n. 94, che dall'8 agosto 2009 ha modificato i requisiti per la richiesta di cittadinanza per matrimonio ed eliminato la possibilità di autocertificazione, anche per i cittadini comunitari

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI 200 EURO

 

La legge 15 luglio 2009, n. 94, ha introdotto un contributo di 200 euro per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza.

Per il pagamento di questo contributo, è stato creato un apposito modello di bollettino di conto corrente postale, pagabile presso tutti gli uffici postali.

Per la compilazione, si dovrà utilizzare il normale modello ch 8 ter (a tre sezioni), indicando i dati del modello linkato di seguito (oltre a quelli dell'interessato al procedimento di cittadinanza).

Si faccia attenzione a indicare nei campi ESEGUITO DA e RESIDENTE IN i dati dell'interessato al procedimento di cittadinanza, indipendentemente da chi esegue materialmente il pagamento del bollettino.

L'interessato dovrà poi consegnare, all'atto della richiesta concernente la cittadinanza, la prima sezione (Attestazione di Versamento) e trattenere la seconda (Ricevuta di Versamento).


 scarica bollettino cittadinanza.pdf