Iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri extracomunitari

Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno  né l’iscrizione in anagrafe. Per tutti gli altri stranieri. Il cittadino dell'Unione Europea  e i suoi familiari, che intendono soggiornare per un periodo superiore a tre mesi, devono iscriversi all'anagrafe della popolazione residente e chiedere l’attestazione di regolare soggiorno, rilasciata dal Comune. Invece, tutti i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, che intendono soggiornare per più di tre mesi, devono essere in possesso di valido documento di soggiorno e hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione anagrafica compilando l’allegato modulo dichiarazione di residenza.

Con l'entrata in vigore delle norme previste dal decreto in materia di semplificazione e sviluppo (D.L. n.5 del 9 febbraio 2012), l'Ufficiale d'Anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni,  effettua le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione; l'Ufficio Anagrafe provvederà successivamente ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica. In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all’autorità giudiziaria competente. Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.

I diversi casi di iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri extracomunitari (documenti richiesti)

A) Cittadini stranieri extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.

1.    passaporto (o documento equipollente in corso di validità) (*)

2.    titolo di soggiorno in corso di validità (*)

3.    copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (**)

B) Iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri extracomunitari in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno (Circolare Ministero dell'Interno n. 42 del 17-11-2006).

1.    passaporto (o documento equipollente in corso di validità) (*)

2.    fotocopia permesso di soggiorno scaduto (*)

3.    ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (*)

4.    copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (**)

C) Prima iscrizione cittadini stranieri extracomunitari per motivi di lavoro subordinato (Circolare Ministero dell’Interno n.16 del 2-4-2007).

1.    passaporto (o documento equipollente in corso di validità )(*)

2.    copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione (*)

3.    ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno (*)

4.    domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico dell'Immigrazione (*)

5.    copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (**)

D) Prima iscrizione cittadini stranieri extracomunitari per motivi di ricongiungimento familiare (Circolare Ministero dell’Interno n.43 del 2-8-2007).

1.    passaporto (o documento equipollente in corso di validità) (*)

2.    ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno (*)

3.    fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico dell'Immigrazione (*)

4.    copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (**)

E) Prima iscrizione cittadini stranieri discendenti da cittadini per nascita italiani, che intendono avviare in Italia la procedura di riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis" (circolare Ministero dell’Interno n.32 del 13-6-2007). Per questa ipotesi clicca sul link riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza

Si ricorda che il modulo di dichiarazione di residenza sarà considerato irricevibile nei seguenti casi:

§       quando il modulo e/o la documentazione ad esso allegata risulta parzialmente o totalmente illeggibile

§       quando non sono compilati i campi obbligatori contrassegnati da un solo asterisco (*)

§       quando il modello non è sottoscritto dal richiedente o dai soggetti maggiorenni

§       quando non è stato allegato il documento d'identità del richiedente o del maggiorenne

§       quando mancano i documenti specificati nei punti sotto elencati.

Si precisa che sono obbligatori tutti i documenti contrassegnati da un asterisco (*) mentre quelli contrassegnati da due asterischi (**) sono necessari per la registrazione nell'anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione.