RICONOSCIMENTO DELLA
CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA
Il
riconoscimento o accertamento della cittadinanza italiana è diverso dal riacquisto della
cittadinanza italiana.
Nel secondo caso
si tratta di ipotesi nelle quali la persona o i propri ascendenti hanno perso o rinunciato alla cittadinanza italiana.
Nel primo caso, invece, non è stata registrata la trasmissione
della cittadinanza italiana in quanto ad esempio non ci si è iscritti
all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E) o non sono stati
trasmessi, per la trascrizione in Italia, gli atti di stato civile (nascite,
matrimoni ecc.), pur avendo conservato i
propri avi e ascendenti la cittadinanza italiana.
L’accertamento
della cittadinanza italiana ha efficacia meramente dichiarativa e gli effetti sono retroattivi, nel
senso che il soggetto interessato si considera cittadino italiano fin dalla nascita,
mentre il riacquisto della cittadinanza ha efficacia costitutiva, perché si
(ri)diventa cittadini italiani dalla data del riacquisto della cittadinanza.
L’autorità
competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di
residenza: per i residenti all’estero è l’autorità diplomatico-consolare territorialmente
competente; per i residenti in Italia è
l’Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza.
Per ottenere il
riconoscimento della cittadinanza italiana, l’interessato, se residente a Canicattini Bagni, deve presentare
all’Ufficiale dello Stato civile del Comune una domanda in bollo (vedi fac-simile allegato)
contenente i seguenti dati:
§
generalità
complete del richiedente;
§ generalità complete
dell’ascendente;
§ dichiarazione che gli ascendenti
diretti del richiedente, ritenuti cittadini per nascita da parte dello Stato Italiano,
non hanno mai reso dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana;
§
dichiarazione
che lo stesso richiedente non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana,
resa ai sensi dell’art. 11 della Legge 5-2-1992, n. 91;
§
ricostruzione
genealogica della famiglia dell’avo italiano emigrato all’estero fino al
richiedente, con indicazione del/i luogo/hi di residenza all’estero di ciascun
membro;
§
autorizzazione
alla raccolta dei dati personali ai fini dell’emanazione del provvedimento
richiesto, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche;
§
in
sostituzione dell’autentica della sottoscrizione, fotocopia di un documento di
identità (di cui vanno indicati gli estremi);
§
data
della richiesta, sottoscrizione del richiedente ed indicazione del recapito per
eventuali comunicazioni.
§
estratto
dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal
Comune italiano di nascita; nel caso in cui non sia possibile ottenere tale
atto, si può sostituire con una dichiarazione fatta dal soggetto richiedente
avente ad oggetto la indicazione del Comune nei cui registri è iscritto l’atto
di nascita in oggetto egli estremi del provvedimento (anno, parte, serie,
numero);
§
atti
di nascita di tutti i discendenti in linea retta (figli, nipoti, pronipoti,
ecc., fino ad arrivare al richiedente) dell’avo italiano emigrato all’estero,
compreso quello dell’interessato. Gli atti da presentare devono riguardare
tutti i discendenti dell’emigrante e non solo quelli inerenti gli ascendenti
diretti della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza.
§
atto
di matrimonio e atto di morte dell’avo italiano emigrato all’estero;
§
atti
di matrimonio di tutti i discendenti, in linea retta, dell’avo italiano
emigrato all’estero, compreso quello dei genitori del richiedente. Anche in
questo caso, vanno presentati gli eventuali atti di morte.
§
si
ricorda che le donne sposate prima del 20-9-1975 potrebbero aver perso la
cittadinanza italiana per matrimonio (sposandosi con uno straniero, la perdita
della cittadinanza era automatica); pertanto, qualora una delle antenate si sia
sposata prima del 20-9-1975, occorre presentare un certificato negativo di
cittadinanza rilasciato dal consolato del Paese di origine del marito.
§
certificato
rilasciato dalle competenti Autorità straniere, attestante che l’avo italiano
emigrato all’estero non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di
emigrazione, perdendo la cittadinanza italiana, prima della nascita
dell’ascendente del richiedente.
§
certificato
rilasciato dall’Autorità consolare Italiana nel Paese estero, attestante che né
gli ascendenti in linea retta, né la persona richiedente in possesso della
cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato; questo certificato può essere
sostituito da una dichiarazione di analogo contenuto (sarà poi compito del
Comune, verificare direttamente la correttezza e la verità di quanto dichiarato
dall’interessato).
Tutti gli atti
rilasciati da Autorità straniere dovranno essere muniti della traduzione
ufficiale nella lingua italiana e, ove necessario, legalizzati da parte del
Consolato italiano competente per territorio.
Le istanze o
dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della
cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200
euro
Legge 5-2-1992,
n. 91- D.P.R. 12-10-1993 n. 572 - D.P.R. 3-11-2000 n. 396 (Regolamento per la
revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile a norma
dell'art. 2 c. 12 legge 127 del 15-5-1997)
Ufficio dello
Stato civile, primo piano del Palazzo municipale – Responsabile sig.ra Maria
Teresa Vasques – Tel. 0931 540211