RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA

Il riconoscimento o accertamento della cittadinanza italiana è diverso dal riacquisto della cittadinanza italiana.

Nel secondo caso si tratta di ipotesi nelle quali la persona o i propri ascendenti hanno perso o rinunciato alla cittadinanza italiana.  Nel primo caso, invece, non è stata registrata la trasmissione della cittadinanza italiana in quanto ad esempio non ci si è iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E) o non sono stati trasmessi, per la trascrizione in Italia, gli atti di stato civile (nascite, matrimoni ecc.),  pur avendo conservato i propri avi e ascendenti la cittadinanza italiana.

L’accertamento della cittadinanza italiana ha efficacia meramente dichiarativa e gli effetti sono retroattivi, nel senso che il soggetto interessato si considera cittadino italiano fin dalla nascita, mentre il riacquisto della cittadinanza ha efficacia costitutiva, perché si (ri)diventa cittadini italiani dalla data del riacquisto della cittadinanza.

L’autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’autorità diplomatico-consolare territorialmente competente; per i residenti in Italia è  l’Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza.

 

COSA FARE

Per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, l’interessato, se residente a Canicattini Bagni, deve presentare all’Ufficiale dello Stato civile del Comune  una domanda in bollo (vedi fac-simile allegato) contenente i seguenti dati:

§      generalità complete del richiedente;

§      generalità complete dell’ascendente;

§      dichiarazione che gli ascendenti diretti del richiedente, ritenuti cittadini per nascita da parte dello Stato Italiano, non hanno mai reso dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana;

§      dichiarazione che lo stesso richiedente non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, resa ai sensi dell’art. 11 della Legge 5-2-1992, n.  91;

§      ricostruzione genealogica della famiglia dell’avo italiano emigrato all’estero fino al richiedente, con indicazione del/i luogo/hi di residenza all’estero di ciascun membro;

§      autorizzazione alla raccolta dei dati personali ai fini dell’emanazione del provvedimento richiesto, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche;

§      in sostituzione dell’autentica della sottoscrizione, fotocopia di un documento di identità (di cui vanno indicati gli estremi);

§      data della richiesta, sottoscrizione del richiedente ed indicazione del recapito per eventuali comunicazioni.

 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

§      estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal Comune italiano di nascita; nel caso in cui non sia possibile ottenere tale atto, si può sostituire con una dichiarazione fatta dal soggetto richiedente avente ad oggetto la indicazione del Comune nei cui registri è iscritto l’atto di nascita in oggetto egli estremi del provvedimento (anno, parte, serie, numero);

§      atti di nascita di tutti i discendenti in linea retta (figli, nipoti, pronipoti, ecc., fino ad arrivare al richiedente) dell’avo italiano emigrato all’estero, compreso quello dell’interessato. Gli atti da presentare devono riguardare tutti i discendenti dell’emigrante e non solo quelli inerenti gli ascendenti diretti della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza.

§      atto di matrimonio e atto di morte dell’avo italiano emigrato all’estero;

§      atti di matrimonio di tutti i discendenti, in linea retta, dell’avo italiano emigrato all’estero, compreso quello dei genitori del richiedente. Anche in questo caso, vanno presentati gli eventuali atti di morte.

§      si ricorda che le donne sposate prima del 20-9-1975 potrebbero aver perso la cittadinanza italiana per matrimonio (sposandosi con uno straniero, la perdita della cittadinanza era automatica); pertanto, qualora una delle antenate si sia sposata prima del 20-9-1975, occorre presentare un certificato negativo di cittadinanza rilasciato dal consolato del Paese di origine del marito.

§      certificato rilasciato dalle competenti Autorità straniere, attestante che l’avo italiano emigrato all’estero non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione, perdendo la cittadinanza italiana, prima della nascita dell’ascendente del richiedente.

§      certificato rilasciato dall’Autorità consolare Italiana nel Paese estero, attestante che né gli ascendenti in linea retta, né la persona richiedente in possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato; questo certificato può essere sostituito da una dichiarazione di analogo contenuto (sarà poi compito del Comune, verificare direttamente la correttezza e la verità di quanto dichiarato dall’interessato).

 

Tutti gli atti rilasciati da Autorità straniere dovranno essere muniti della traduzione ufficiale nella lingua italiana e, ove necessario, legalizzati da parte del Consolato italiano competente per territorio.

 

ATTENZIONE:

Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro

Norme generali di riferimento

Legge 5-2-1992, n. 91-   D.P.R. 12-10-1993 n. 572 -  D.P.R. 3-11-2000 n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile a norma dell'art. 2 c. 12 legge 127 del 15-5-1997)


A CHI RIVOLGERSI

Ufficio dello Stato civile, primo piano del Palazzo municipale – Responsabile sig.ra Maria Teresa Vasques – Tel. 0931 540211