LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Coloro che hanno deciso di sposarsi,
con rito civile o religioso, devono richiedere la pubblicazione di matrimonio.
Gli sposi (o
uno solo di loro) devono presentarsi all'Ufficio Stato civile in orario di
apertura al pubblico, con congruo anticipo rispetto alla data del matrimonio,
per procedere alla richiesta di pubblicazione. L'ufficiale di stato civile
provvede d’ufficio all'acquisizione dei documenti necessari per le
pubblicazioni di matrimonio (ma vedi anche più avanti, alla voce “documenti necessari”).
Acquisiti i documenti, l'ufficio contatta gli sposi per stabilire la data delle
pubblicazioni matrimoniali e provvede alla stesura e sottoscrizione delle
pubblicazioni. La pubblicazione avviene mediante l'affissione dell'atto
all'albo pretorio on line del Comune,
per la durata di otto giorni. Il matrimonio non può essere contratto prima del
quarto giorno successivo al termine delle pubblicazioni, né dopo che siano
trascorsi 180 giorni dalla data delle pubblicazioni. Se uno degli sposi è
residente in un Comune diverso, l'ufficiale di Stato civile provvede a richiedere
la pubblicazione al Comune di residenza. In caso di matrimonio religioso,
l'ufficio, decorsi i termini di legge, provvede direttamente all'invio del
certificato di nulla-osta al matrimonio al ministro di culto richiedente la
pubblicazione.
Non appena ricevuta la richiesta,
si procede alla pubblicazione all'albo pretorio per otto giorni consecutivi.
Al momento dell'arrivo della
richiesta di pubblicazioni si procede come sopra.
Non tutti i
documenti sono acquisibili dall’ufficio e devono pertanto essere prodotti dagli
interessati. Si riporta un elenco di documenti necessari, a seconda del caso:
§
Matrimonio religioso: richiesta di pubblicazione del
parroco o del ministro di altro culto religioso
§
Sposi minorenni (ma comunque ultra-sedicenni): decreto
di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i minorenni di
Catania.
§
Sposa vedova o divorziata da meno di 300 giorni:
dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile, da richiedersi
al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
§
Sposi parenti o affini: dispensa dall'impedimento di
cui all'art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui
circoscrizione si trova il Comune di residenza.
§
Sposi stranieri:
o per i cittadini dei
paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980 (Austria, Germania,
Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia), certificato di capacità
matrimoniale rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato
straniero in Italia;
o per i cittadini
australiani, norvegesi, svedesi e statunitensi: vedi modulistica
allegata: Nulla-osta Australia - Nulla-osta
Norvegia - Nulla-osta Svezia - Nulla-osta U.S.A.
o per i cittadini
di altra cittadinanza vedi modulo Nulla-osta art. 116 cod. civ.
Si consiglia di verificare sempre che le generalità
riportate sul nulla osta o capacità matrimoniale coincidano esattamente con
quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all'anagrafe del
Comune di residenza.
Per ogni pubblicazione di
matrimonio da effettuare nel Comune di Canicattini Bagni è necessario
corrispondere l'importo di € 14,62. Lo stesso importo è dovuto per la
pubblicazione da farsi presso il diverso Comune di residenza di uno degli
sposi.
Nessuna contribuzione è prevista per pubblicazioni su richiesta di un Consolato
d'Italia all'estero.
Chi intende celebrare il
matrimonio civile in altro Comune (diverso da quello o quelli di residenza
degli sposi) deve presentare apposita domanda in carta da bollo (€ 14,62) al
Sindaco di Canicattini Bagni, con motivata richiesta.
D.P.R. 3-11-2000, n. 396
Artt. 84 e seguenti del codice civile