Riacquisto della cittadinanza

Ai sensi dell’art. 13 della legge 5-2-1992, n. 91, l’ex cittadino può riacquistare la cittadinanza italiana:

Su dichiarazione

§      Se presta effettivo servizio militare per lo Stato Italiano e dichiara preventivamente di volerla riacquistare;

§      Se assume o ha assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiarando di volerla riacquistare;

§      Se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce entro un anno dalla dichiarazione la residenza nel territorio della Repubblica;

§      Se avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare assunti o prestati nonostante l'intimazione

§      Mediante dichiarazione da parte della cittadina italiana che ha perduto automaticamente la cittadinanza per matrimonio con uno straniero, celebrato anteriormente al 1° gennaio 1948 (Le donne che abbiano automaticamente acquistato una cittadinanza straniera per matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948, comunque, non perdono la cittadinanza italiana per il fatto dell’acquisto automatico della cittadinanza straniera del marito).

Automaticamente

§      Entro un anno dalla fissazione della residenza in Italia, se entro lo stesso termine non vi è stata rinuncia espressa da parte dell’interessato

Riacquisto in seguito a dichiarazione

Documentazione necessaria

§      certificato di residenza (viene acquisito d’ufficio);

§      atto di nascita o documentazione da cui risulti la condizione di ex cittadino italiano;

§      documentazione che attesti l’attuale cittadinanza straniera;

§      dimostrazione della regolarità di soggiorno sul territorio italiano

§      ricevuta versamento del contributo di € 200 sul c.c. 809020 intestato a Ministero dell’Interno D.L.C.I. – Cittadinanza

Modalità

Dopo aver raccolto la dichiarazione da parte dell’interessato, l’Ufficiale dello Stato civile effettuerà le conseguenti comunicazioni dell'esito di accertamento agli organi competenti. Il riacquisto della cittadinanza decorre dal giorno successivo alla dichiarazione.

Riacquisto automatico

Chi ha perso la cittadinanza italiana, la riacquista automaticamente dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salva espressa rinuncia entro lo stesso termine.

Modalità

L’Ufficiale dello Stato civile, dopo aver verificato che l’ex cittadino italiano non abbia manifestato dopo il suo rientro in Italia la volontà di non riacquistare la cittadinanza italiana, a predispone apposita attestazione sindacale di riacquisto cittadinanza e effettua le conseguenti comunicazioni agli organi competenti. Il riacquisto della cittadinanza italiana decorre dal giorno successivo all’anno di residenza.

Norme generali di riferimento

Legge 5-2-1992, n. 91-   D.P.R. 12-10-1993 n. 572 -  D.P.R. 3-11-2000 n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile a norma dell'art. 2 c. 12 legge 127 del 15-5-1997)


A CHI RIVOLGERSI

Ufficio dello Stato civile, primo piano del Palazzo municipale – Responsabile sig.ra Maria Teresa Vasques – Tel. 0931 540211