Il matrimonio con rito religioso

Il matrimonio religioso con rito cattolico (efficace per il diritto canonico) e il matrimonio civile (efficace per l'ordinamento italiano) possono essere celebrati separatamente. Solitamente, perņ, si celebra un unico matrimonio concordatario, che viene celebrato dal parroco, ma che ha effetti giuridici per l'ordinamento italiano.
Altri tipi di matrimonio religioso, validi agli effetti civili, riguardano i culti acattolici riconosciuti dallo Stato italiano o previsti a seguito di accordi tra lo Stato italiano ed altre confessioni religiose.

Trascrizione

In caso di matrimonio con rito concordatario, entro 5 giorni dalla celebrazione, il parroco, o il ministro di culto celebrante, presenta la richiesta di trascrizione e l'atto di matrimonio all'Ufficio dello stato civile.

Con la trascrizione, il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo Stato italiano, a partire dalla data di celebrazione del matrimonio stesso.

La trascrizione puņ essere fatta anche pił tardi (richiesta tardiva), su richiesta dei due sposi o anche di uno solo di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro coniuge.
A trascrizione avvenuta si puņ richiedere la certificazione relativa al matrimonio.

Normativa di riferimento

·         D.P.R. 3-11-2000, n. 396

·         Artt. 79 e seguenti del codice civile

·         L. n. 449 dell'11 agosto 1984, "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese".

·         L. n. 516 del 22 novembre 1988 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno"..

·         L. n. 101 dell'8 marzo 1989 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunitą ebraiche italiane".

·         R.D. n. 289 del 28 febbraio 1930 "Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159 sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato".

·         R.D. n. 847 del 27 maggio 1929 "Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11/2/29 tra la Santa Sede e l'Italia".