Il matrimonio con rito religioso
Il matrimonio religioso con rito cattolico (efficace per il diritto
canonico) e il matrimonio civile (efficace per l'ordinamento italiano) possono
essere celebrati separatamente. Solitamente, perņ, si celebra un unico matrimonio
concordatario, che viene celebrato dal parroco, ma che ha effetti giuridici
per l'ordinamento italiano.
Altri tipi di matrimonio religioso, validi agli effetti civili, riguardano i
culti acattolici riconosciuti dallo Stato italiano o previsti a seguito di
accordi tra lo Stato italiano ed altre confessioni religiose.
In caso di matrimonio con rito concordatario, entro 5 giorni dalla
celebrazione, il parroco, o il ministro di culto celebrante, presenta la
richiesta di trascrizione e l'atto di matrimonio all'Ufficio dello stato
civile.
Con la trascrizione, il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo
Stato italiano, a partire dalla data di celebrazione del matrimonio stesso.
La
trascrizione puņ essere fatta anche pił tardi (richiesta tardiva), su richiesta
dei due sposi o anche di uno solo di essi, con la conoscenza e senza
l'opposizione dell'altro coniuge.
A trascrizione avvenuta si puņ richiedere la certificazione relativa al
matrimonio.
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D.P.R. 3-11-2000, n. 396
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Artt. 79 e seguenti del codice civile
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L. n. 449 dell'11 agosto 1984,
"Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese
rappresentate dalla Tavola valdese".
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L. n. 516 del 22 novembre 1988
"Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana
delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno"..
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L. n. 101 dell'8 marzo 1989 "Norme
per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunitą ebraiche
italiane".
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R.D. n. 289 del 28 febbraio 1930
"Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159 sui culti
ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello
Stato".
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R.D. n. 847 del 27 maggio 1929
"Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11/2/29 tra la Santa
Sede e l'Italia".