Dal 9 maggio 2012 tutti
i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari possono effettuare le
variazioni anagrafiche (trasferimenti di residenza da altri comuni o dall’estero,
trasferimento di residenza all’estero e cambio di residenza all’interno del
comune) in “ tempo reale”, avvalendosi delle “ norme di semplificazione”
contenute nel Decreto-Legge 9-2- 2012, n. 5 (convertito con legge 4-4-2012 n.
35).
Per presentare la
domanda è necessario utilizzare il modello unico ministeriale di dichiarazione
anagrafica e cioè: dichiarazione di residenza (allegato 1), che si utilizza
anche per il cambio di residenza all’interno del Comune (trasferimento di
indirizzo); dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero (allegato
2). Negli allegati A e B sono elencati i documenti richiesti ai cittadini
extracomunitari e comunitari.
Per scaricare gli allegati cliccare sui link seguenti
Allegato
1 - Dichiarazione di residenza
Allegato
2 - Dichiarazione di trasferimento residenza all'estero
Allegato
A - Documentazione richiesta ai cittadini extracomunitari
Allegato
B - Documentazione richiesta ai cittadini Unione Europea
L’ufficiale di anagrafe
non potrà accettare domande in carta libera o in un formato diverso o non
compilate in tutte le parti obbligatorie che sono contrassegnate da asterisco.
N.B.: Il modello deve essere firmato da tutti i componenti
maggiorenni, che devono allegare copia del documento d'identità. È necessario
inoltre fornire i dati della patente e le targhe dei mezzi di cui si è
proprietari, per evitare multe.
La richiesta di cambio
di residenza o di abitazione deve essere presentata all’Ufficio anagrafe con le
seguenti modalità:
§
di persona,
ritirando e compilando il modello fornito dal personale addetto allo sportello
dell’ufficio anagrafe del Comune (tel. 0931-540212)
§
tramite fax:
0931-540207
§
tramite lettera
raccomandata indirizzata a: Ufficio Anagrafe Comune di Canicattini Bagni Via XX Settembre n. 42, 96010 Canicattini Bagni (SR).
§
tramite e-mail: anagrafe@comune.canicattinibagni.sr.it
§
tramite posta
elettronica certificata: comune.canicattinibagni@pec.it (oppure) affarigenerali.canicattinibagni@pec.it
La trasmissione tramite
e-mail è consentita ad una delle seguenti condizioni:
§
che la
dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
§
che l'autore sia
identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità
elettronica, della Carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che
consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
§
che la
dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di Posta Elettronica
Certificata del dichiarante;
§
che la copia della
dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità
del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta
elettronica semplice.
Trascorsi due giorni lavorativi dalla
presentazione della dichiarazione di residenza, il cittadino, che si deve già
considerare residente nel nuovo Comune, ha la possibilità di richiedere allo
stesso il rilascio del certificato di
residenza e dello stato di famiglia limitatamente alle informazioni
documentate e di ogni altro dato in possesso dell’Ufficio.
Per le altre tipologie di certificazione sarà necessario attendere la risposta del Comune di
emigrazione, che confermi l’avvenuta cancellazione dagli archivi anagrafici,
che dovrà pervenire entro 10 giorni
circa dalla ricezione della domanda.
Nei 45 giorni successivi
alla richiesta di cambio di residenza o di abitazione l’ufficio effettuerà le
verifiche al domicilio dichiarato (tramite la Polizia Locale) e controllerà
tutta la documentazione presentata dal richiedente o eventualmente trasmessa
dal Comune di emigrazione.
Entro il 45° giorno
l’ufficio potrà emettere un preavviso di rigetto della domanda nel caso in cui
si accerti che non ci sono le condizioni previste dalla legge, relative sia
all’effettivo luogo di dimora abituale sia agli altri requisiti per
l’iscrizione anagrafica, oppure si rilevino delle irregolarità nella richiesta.
In questo caso il
richiedente avrà 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni
scritte al fine di evitare l’annullamento della residenza e il ripristino della
precedente iscrizione.
In caso di dichiarazioni
mendaci sarà data informativa all’autorità giudiziaria competente. Gli articoli
75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai benefici e
sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.
La semplificazione
introdotta dal Decreto-Legge 9-2- 2012, n. 5 (convertito con legge 4-4-2012 n.
35) si applica anche per il trasferimento di residenza in un paese estero. In
tal caso, il modello da utilizzare per la dichiarazione è l’allegato 2.
A seguito della
presentazione o invio della dichiarazione, il richiedente, non cittadino
italiano, sarà cancellato dall’anagrafe del comune di residenza per emigrazione
all’estero.
Invece, il richiedente
cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all’estero per un
periodo superiore a dodici mesi, può dichiarare il trasferimento di residenza
all’estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere
tale dichiarazione al Comune italiano di residenza. In tal caso, il cittadino ha l’obbligo di recarsi comunque
- entro 90 giorni dall’arrivo all’estero - al Consolato di competenza, per
rendere la dichiarazione di espatrio. Il Consolato invierà al Comune di
provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all’AIRE
(anagrafe degli italiani residenti all’estero). La cancellazione dal registro
della popolazione residente (APR) e l’iscrizione
all’AIRE, in tal caso, decorrono dalla data in cui l’interessato ha reso la
dichiarazione di espatrio al Comune e saranno effettuate entro due giorni dal
ricevimento del modello consolare. Se entro un anno il Comune non riceve dal
Consolato la richiesta di iscrizione all’AIRE,
sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per
irreperibilità.
Se invece la richiesta di iscrizione all’AIRE viene
presentata direttamente al Consolato, come consentito dalla vigente normativa,
questa comporterà l’automatica cancellazione dal registro della popolazione
residente. La cancellazione dall’APR e l’iscrizione
AIRE saranno effettuate dal Comune entro due giorni dal ricevimento del modello
consolare (Cons01) e con decorrenza dalla data del ricevimento del modello
stesso.