CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

Dal 9 maggio 2012 tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari possono effettuare le variazioni anagrafiche (trasferimenti di residenza da altri comuni o dall’estero, trasferimento di residenza all’estero e cambio di residenza all’interno del comune) in “ tempo reale”, avvalendosi delle “ norme di semplificazione” contenute nel Decreto-Legge 9-2- 2012, n. 5 (convertito con legge 4-4-2012 n. 35).

Come fare la domanda

Per presentare la domanda è necessario utilizzare il modello unico ministeriale di dichiarazione anagrafica e cioè: dichiarazione di residenza (allegato 1), che si utilizza anche per il cambio di residenza all’interno del Comune (trasferimento di indirizzo); dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero (allegato 2). Negli allegati A e B sono elencati i documenti richiesti ai cittadini extracomunitari e comunitari.

Per scaricare gli allegati cliccare sui link seguenti

 

Allegato 1 - Dichiarazione di residenza

Allegato 2 - Dichiarazione di trasferimento residenza all'estero

Allegato A - Documentazione richiesta ai cittadini extracomunitari

Allegato B - Documentazione richiesta ai cittadini Unione Europea

 

L’ufficiale di anagrafe non potrà accettare domande in carta libera o in un formato diverso o non compilate in tutte le parti obbligatorie che sono contrassegnate da asterisco.

N.B.: Il modello deve essere firmato da tutti i componenti maggiorenni, che devono allegare copia del documento d'identità. È necessario inoltre fornire i dati della patente e le targhe dei mezzi di cui si è proprietari, per evitare multe.

La richiesta di cambio di residenza o di abitazione deve essere presentata all’Ufficio anagrafe con le seguenti modalità:

§      di persona, ritirando e compilando il modello fornito dal personale addetto allo sportello dell’ufficio anagrafe del Comune (tel. 0931-540212)

§      tramite fax: 0931-540207

§      tramite lettera raccomandata indirizzata a: Ufficio Anagrafe Comune di Canicattini Bagni Via XX Settembre n. 42, 96010 Canicattini Bagni (SR).

§      tramite e-mail: anagrafe@comune.canicattinibagni.sr.it 

§      tramite posta elettronica certificata: comune.canicattinibagni@pec.it  (oppure) affarigenerali.canicattinibagni@pec.it

La trasmissione tramite e-mail è consentita ad una delle seguenti condizioni:

§      che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

§      che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della Carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;

§      che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di Posta Elettronica Certificata del dichiarante;

§      che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

 

Avvertenze importanti

Trascorsi due giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione di residenza, il cittadino, che si deve già considerare residente nel nuovo Comune, ha la possibilità di richiedere allo stesso il rilascio del certificato di residenza e dello stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate e di ogni altro dato in possesso dell’Ufficio.

Per le altre tipologie di certificazione sarà necessario attendere la risposta del Comune di emigrazione, che confermi l’avvenuta cancellazione dagli archivi anagrafici, che dovrà pervenire entro 10 giorni circa dalla ricezione della domanda.

Nei 45 giorni successivi alla richiesta di cambio di residenza o di abitazione l’ufficio effettuerà le verifiche al domicilio dichiarato (tramite la Polizia Locale) e controllerà tutta la documentazione presentata dal richiedente o eventualmente trasmessa dal Comune di emigrazione.

Entro il 45° giorno l’ufficio potrà emettere un preavviso di rigetto della domanda nel caso in cui si accerti che non ci sono le condizioni previste dalla legge, relative sia all’effettivo luogo di dimora abituale sia agli altri requisiti per l’iscrizione anagrafica, oppure si rilevino delle irregolarità nella richiesta.

In questo caso il richiedente avrà 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni scritte al fine di evitare l’annullamento della residenza e il ripristino della precedente iscrizione.

In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all’autorità giudiziaria competente. Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.

TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL’ESTERO – ISCRIZIONE NELL’A.I.R.E.  (ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO)

La semplificazione introdotta dal Decreto-Legge 9-2- 2012, n. 5 (convertito con legge 4-4-2012 n. 35) si applica anche per il trasferimento di residenza in un paese estero. In tal caso, il modello da utilizzare per la dichiarazione è l’allegato 2.

A seguito della presentazione o invio della dichiarazione, il richiedente, non cittadino italiano, sarà cancellato dall’anagrafe del comune di residenza per emigrazione all’estero.

Invece, il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore a dodici mesi, può dichiarare il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza. In tal caso,  il cittadino ha l’obbligo di recarsi comunque - entro 90 giorni dall’arrivo all’estero - al Consolato di competenza, per rendere la dichiarazione di espatrio. Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all’AIRE (anagrafe degli italiani residenti all’estero). La cancellazione dal registro della popolazione residente (APR) e l’iscrizione all’AIRE, in tal caso, decorrono dalla data in cui l’interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al Comune e saranno effettuate entro due giorni dal ricevimento del modello consolare. Se entro un anno il Comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione all’AIRE,  sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità.

Se invece  la richiesta di iscrizione all’AIRE viene presentata direttamente al Consolato, come consentito dalla vigente normativa, questa comporterà l’automatica cancellazione dal registro della popolazione residente. La cancellazione dall’APR e l’iscrizione AIRE saranno effettuate dal Comune entro due giorni dal ricevimento del modello consolare (Cons01) e con decorrenza dalla data del ricevimento del modello stesso.