"DECERTIFICAZIONE"

(misure organizzative, informazioni e modulistica)

 

L’art. 15 della legge 12-11-2011, n. 183, ha vietato alle Pubbliche Amministrazioni (Ministeri, Regioni, Provincie, Comuni, Prefetture, CCIA, Università e Scuole pubbliche, INPS, tutte amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,  Uffici di collocamento, Motorizzazione civile etc.)  e ai gestori o esercenti di pubblici servizi (Enel, Poste, Telecom, Treni Italia, etc.) di accettare o di richiedere ai cittadini certificati che possono essere sostituiti dalle dichiarazioni rese dagli interessati in autocertificazione.

Dal 1° gennaio 2012, pertanto, questo Comune rilascia tutte le tipologie di certificati (in particolare quelli di anagrafe e di stato civile) solo quando devono essere utilizzati nei rapporti fra privati. Per evitare l’elusione del divieto, è imposto alle pubbliche amministrazioni di apporre in calce ai certificati che rilasciano la formula  “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

 

MISURE ORGANIZZATIVE

 (informazioni per le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici)

 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 101 del 7-6-2012 sono stati individuati i responsabili delle attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte di altre Amministrazioni procedenti. I responsabili coincidono con i Capi-settore preposti alle singole Aree di competenza. In particolare:

  1. Il responsabile del rilascio delle certificazioni e dei controlli in materia di status  degli amministratori  è il Capo del primo settore, dott.ssa Adriana Greco

e-mail agreco@comune.canicattinibagni.sr.it

  1. Il responsabile del rilascio delle certificazioni e dei controlli in materia di anagrafe, stato civile, leva militare, statistica ed elettorale è il Capo del primo settore, dott.ssa Adriana Greco

e-mail agreco@comune.canicattinibagni.sr.it

  1. Il responsabile del rilascio delle certificazioni e dei controlli in materia di trattamento giuridico del personale è il Capo del primo settore, dott.ssa Adriana Greco

e-mail  agreco@comune.canicattinibagni.sr.it

  1. Il responsabile del rilascio delle certificazioni e dei controlli in materia di trattamento economico e pensionistico del personale è il Capo del secondo settore, sig.ra Emanuela Amato

e-mail eamato@comune.canicattinibagni.sr.it

  1. Il responsabile del rilascio delle certificazioni e dei controlli relativi all'ufficio tecnico comunale è il Capo del terzo settore, geom. Giuseppe Carpinteri

e-mail gcarpinteri@comune.canicattinibagni.sr.it

  1. Il responsabile del rilascio delle certificazioni e dei controlli relativi alla Polizia locale è il Comandante di P.M. Giuseppe Casella

e-mail gcasella@comune.canicattinibagni.sr.it

  1. Il responsabile del rilascio delle certificazioni e dei controlli relativi alla posizione tributaria è il Capo del quinto settore sig.ra Silvana Stella

e-mail ufficiotributi@comune.canicattinibagni.sr.it

  1. Il responsabile del rilascio delle certificazioni e dei controlli relativi alle attività produttive è il Capo del sesto settore dott.ssa Paola Cappé.

e-mail pcappe@comune.canicattinibagni.sr.it

 

Con la stessa deliberazione di Giunta sono state altresì adottate le seguenti misure organizzative:

Ø  L'amministrazione pubblica o il gestore di pubblico servizio che richiede l’accertamento d’ufficio di cui all’art. 43 o il controllo di cui all’art. 71 del DPR 445/2000 dovrà inviare una nota redatta su carta intestata, riportante la data e il numero di protocollo, con la specificazione del tipo di richiesta (se acquisizione di dati d’ufficio o controllo di dati dichiarati). Nella nota devono essere chiaramente e compiutamente indicati: i dati richiesti o i dati dichiarati dal cittadino, il nominativo, la qualifica e la firma (autografa o digitale) del richiedente.

Ø  Le richieste possono essere trasmesse nel seguente modo:

a.       Tramite PEC, all’indirizzo comune.canicattinibagni@pec.it

b.      Tramite e-mail, agli indirizzi dei settori interessati

c.       Tramite fax, al n. 0931540207

d.      mediante consegna diretta all’Ufficio comunale di protocollo (orario 8-13) dal lunedì al sabato

Ø  L’amministrazione procedente deve indicare l’indirizzo PEC cui rispondere.

Ø  La risposta sarà fornita entro 30 giorni dall’acquisizione al protocollo generale dell’Ente; dell'eventuale mancato rispetto di tale termine risponderà il responsabile dell'ufficio al quale la richiesta è stata inoltrata.

Ø  L’amministrazione procedente, in caso di mancato riscontro entro i termini, può farne segnalazione attraverso gli stessi canali di comunicazione sopra indicati.

Ø  Nei casi in cui gli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dpr 445/2000 assumano una consistenza significativa, le amministrazioni procedenti possono richiedere al Comune di Canicattini Bagni, ove possibile tecnicamente, la consultazione diretta degli archivi dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 43 DPR 445/2000.

Ø  Controllo dichiarazioni sostitutive rese a soggetti privati: Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 estende la facoltà di produrre dichiarazioni sostitutive anche ai privati che vi consentono. Pertanto il Comune di Canicattini Bagni, previa definizione di apposito accordo con il soggetto privato interessato, fornirà, ai sensi dell'art. 71, comma 4, D.P.R. 445/2000, su richiesta corredata del consenso del dichiarante, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati in suo possesso.

 

 

INFORMAZIONI PER I CITTADINI

 

 

Nei rapporti con tutte le pubbliche amministrazioni il cittadino farà ricorso esclusivamente agli strumenti dell’autocertificazione o delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

 

Cos’è l’autocertificazione?

E’ una semplice dichiarazione firmata dal cittadino, senza firma autenticata e senza bollo, che sostituisce i certificati, le attestazioni e i documenti relativi a stati, qualità personali e fatti contenuti in registri o albi pubblici o che comunque potrebbero essere certificati da enti pubblici. L’autocertificazione può essere presentata direttamente dall’interessato, ma può anche essere consegnata da un’altra persona o trasmessa per posta o per fax o via e-mai. L’autocertificazione può essere fatta senza alcun limite dai cittadini italiani e dai cittadini dell’Unione europea; i cittadini extracomunitari, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno, possono fare l’autocertificazione solo per i dati che potrebbero essere attestati da una autorità italiana.

Da ricordare, anche,  che l’esibizione del proprio documento d’identità o di riconoscimento – in corso di validità – sostituisce i certificati e le autocertificazioni relative ai dati che contiene (si tratta, solitamente, della nascita, della residenza, della cittadinanza e dello stato civile)

 

Cosa si può autocertificare?

Con la dichiarazione sostitutiva si possono autocertificare, in primo luogo, tutti i dati anagrafici e di stato civile e cioè:

1.      nascita

2.      residenza

3.      cittadinanza

4.      godimento dei diritti civili e politici

5.      stato civile (celibe/nubile, coniugato/a con….., vedovo/a di……., già coniugato/a)

6.      stato di famiglia

7.      esistenza in vita

8.      nascita del figlio, morte del coniuge, del figlio, del genitore ecc.

9.      tutti i dati contenuti nei registri dello stato civile (ad es. la maternità e la paternità, la separazione o la comunione dei beni fra i coniugi, ecc.)

 

Inoltre, si possono dichiarare i dati relativi al titolo di studio e alla qualifica professionale, e cioè:

10.  titolo di studio

11.  qualifica professionale

12.  esami sostenuti

13.  titolo di specializzazione, o di abilitazione, o di aggiornamento, o di qualificazione tecnica o di formazione

 

Inoltre, i dati relativi alla situazione economica, fiscale o reddituale, quali:

14.  il reddito

15.  la situazione economica

16.  l’assolvimento di obblighi contributivi

17.  il possesso e il numero del codice fiscale e della partita IVA

18.  tutti i dati contenuti nell’anagrafe tributaria

19.  l’indicazione della persona a carico della quale si vive

 

Ancora, dati relativi alla posizione giuridica, come ad es.:

20.  di essere legale rappresentante di persona fisica o giuridica

21.  di essere tutore o curatore di……

22.  di non avere riportato condanne penali e di non essere a conoscenza della pendenza di eventuali procedimenti penali a proprio carico

23.  di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non avere presentato domanda di concordato

 

Infine, sono autocertificabili i seguenti altri dati:

24.  iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da una pubblica amministrazione (es. iscrizione alla Camera di commercio)

25.  appartenenza ad ordini professionali

26.  iscrizione ad associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo

27.  qualità di casalinga, di studente o di disoccupato

28.  qualità di pensionato e categoria di pensione

29.  tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio

 

 

Cosa non si può autocertificare?

1.      I certificati medici, sanitari e veterinari

2.      I certificati di origine e di conformità CE

3.      I certificati di marchi e brevetti

4.      I certificati inerenti il procedimento elettorale preparatorio (presentazione liste e candidature)

 

 

IN SINTESI:

L’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione

·         va firmata dal cittadino interessato, senza autentica

·         può essere presentata anche da un’altra persona o inviata per posta o via fax o via e-mail, allegando copia di un documento di identità

·         con l’eliminazione dell’autentica non è più soggetta a imposta di bollo

·         è  definitiva ed ha la stessa validità del certificato o dell’atto che sostituisce

·       deve essere sempre utilizzata nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi

 

Cos’è  la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà?

Con questo tipo di dichiarazione è possibile attestare in modo definitivo e senza presentare ulteriore documentazione:

·         tutti gli altri fatti, stati e qualità personali conosciuti direttamente dal cittadino interessato e non elencati tra quelli autocertificabili;

·         stati, fatti e qualità che riguardano persone diverse dal dichiarante, ma che sono a conoscenza dell’interessato e che sono da questo rese nel proprio interesse;

·         la conoscenza del fatto che  la copia di un documento pubblico o di una pubblicazione o di documenti fiscali che devono essere conservati dal privato, è conforme all’originale. Per i titoli da presentare ai concorsi pubblici, questa dichiarazione ha lo stesso valore di un’autentica di copia.

Il DPR 445/2000 dispone che quando il cittadino presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà insieme  o comunque in seguito ad istanza rivolta ad una pubblica amministrazione o ad un gestore di servizio pubblico, la firma apposta sulla dichiarazione non deve essere autenticata. La domanda e la dichiarazione sostitutiva collegata vanno, semplicemente, firmate davanti al dipendente addetto. La domanda e la contestuale dichiarazione sostitutiva possono essere presentate anche da un’altra persona o inviate per posta o per fax o per via telematica. In tutti questi casi, però, deve essere allegata la fotocopia di un documento d’identità della persona che ha firmato la domanda e la dichiarazione.

Nei rari casi nei quali le dichiarazioni sostitutive non vengono presentate insieme ad un’istanza o non sono comunque collegate ad una istanza rivolta ad un soggetto pubblico, la dichiarazione va autenticata con la conseguente applicazione dell’imposta di bollo. In particolare, l’autentica della firma permane per gli atti notori da presentare a privati e per le dichiarazioni dirette alla riscossione di benefici economici (pensioni, contributi ecc.) da parte di altre persone.

 

IN SINTESI:

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:

·           quando sono presentate insieme o successivamente ad un’istanza rivolta alla P.A. non vanno autenticate, ma sono sottoscritte davanti al dipendente addetto  o presentate da un’altra persona  o inviate via fax o e-mail allegando la fotocopia del documento di identità

·           hanno valore definitivo ed hanno la stessa validità temporale dell’atto che sostituiscono

·           sono obbligatorie nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, possono essere utilizzate anche nei rapporti con altri privati, se questi vi consentono

 

Casi particolari

a) Impedimento alla sottoscrizione

Per raccogliere la dichiarazione di chi non sa o non può firmare (e cioè ha un impedimento fisico o è analfabeta) è sufficiente che il pubblico ufficiale  accerti l’identità della persona che rende la dichiarazione e indichi le cause dell’impedimento. Non è più necessaria la presenza dei testimoni.

b) Impedimento temporaneo per ragioni di salute

La dichiarazione nell’interesse di chi si trova in una situazione di temporaneo impedimento per ragioni di salute, e quindi è fisicamente impossibilitato non solo a firmare ma anche a dichiarare, è sostituita dalla dichiarazione resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da un altro parente fino al terzo grado. Questa dichiarazione va fatta davanti al pubblico ufficiale, che accerta l’identità del dichiarante e prende atto dell’esistenza dell’impedimento. E’ una piccola semplificazione che risolve i problemi relativi alla firma di domande e dichiarazioni da parte di persone molto anziane o malate.

Attenzione:

Queste disposizioni non si riferiscono a chi è incapace d’intendere e di volere (minori, interdetti e inabilitati), vedere punto c)

Queste disposizioni non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali

c) rappresentanza legale

Se l’interessato è soggetto alla potestà dei genitori (minorenne) o a tutela (interdetto) o a curatela (inabilitato o minore emancipato), le dichiarazioni e i documenti previsti dal testo unico 445 sono sottoscritti, rispettivamente, da uno dei genitori, dal tutore o dall’interessato con l’assistenza del curatore.

Modulistica

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE.pdf

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESA DA GENITORE O TUTORE.pdf

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESA DA CHI NON SA O NON PUO' FIRMARE.pdf

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESA DA CHI NON SA O NON PUO' FIRMARE NE' DICHIARARE.pdf

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO-GENERICO.pdf

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO-GENERICO CON AUTENTICA.pdf

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DI DOCUMENTI ALL'ORIGINALE.pdf

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER USO SUCCESSIONE SENZA TESTAMENTO _senza autentica_.pdf

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER USO SUCCESSIONE SENZA TESTAMENTO _con autentica_.pdf

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER USO SUCCESSIONE CON TESTAMENTO (senza autentica).pdf

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER USO SUCCESSIONE CON TESTAMENTO (con autentica).pdf

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANTIMAFIA.pdf