Accesso ai documenti amministrativi

SCARICA IL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

Accesso ai documenti amministrativi (Legge 8-6-1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni - Legge regionale 30-4-1991, n. 10.)

Il Comune di Canicattini Bagni garantisce l’accesso ai documenti da essa formati o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa. Il diritto di accesso si esercita con riferi­mento ai documenti amministrativi materialmente esistenti e detenuti  dal Comune al momento della richiesta.

SIGNIFICATI:                                                                                                           

§  diritto di accesso: il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi

§  interessati: tutti i soggetti singoli e associati, compresi quelli portatori di interessi pubblici collettivi o diffusi, che abbiano un interesse di­retto, concreto e attuale, corrispon­dente ad una situazione giuridica­mente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Ai sensi della legge 241/90, della l.r. 10/91 e degli artt. 10, comma 1, e 21, comma 8, del vigente regolamento comunale per l’accesso, la richiesta di accesso può essere fatta solo da chi vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela e protezione di situazioni giuridicamente rilevanti. La descrizione di tale interesse deve essere specifica e puntuale, non essendo ammissibile un’istanza di accesso genericamente motivata o motivata con un diritto di controllo sulla legalità dell’azione amministrativa; il Consiglio di Stato, Sez. V  (vedi sentenza del 12 ottobre 2004, n. 6581) ha disposto che il riconosciuto diritto di accesso ai documenti di cui all’art. 22 della l. n. 241/90 non attribuisce indistintamente a tutti i privati il potere di esercitare un controllo generalizzato sull’operato della P.A., occorrendo in capo al soggetto che richiede l’accesso la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante.

§  controinteressati: tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'ac­cesso vedrebbero compro­messo il loro diritto alla riservatezza

§  documento amministrativo: ogni rappresentazione grafica, fotocine­matografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico proce­dimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti at­tività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblici­stica o privatistica della loro disciplina sostanziale

Accesso formale – modalità di presentazione della richiesta

L’accesso formale è necessario quando:

§  sorgano perplessità sulla legittimazione del richiedente, sulla sua iden­tità o sui suoi poteri rappresentativi

§  viene chiesta l’estrazione di copie

§  in base al contenuto del documento richiesto si riscontri l’esistenza di controinteressati

§  per volontà del medesimo richiedente.

Per accedere ai documenti in modo formale è possibile utilizzare que­sto  MODULO RICHIESTA, indicando i seguenti dati:

§  le generalità mediante dimostrazione della propria identità, e, se soggetto delegato, i propri poteri di rappresentanza

§  gli elementi necessari per individuare il documento oggetto della richiesta

§  un’adeguata motivazione per l’accesso agli atti

§  la firma

§  se viene richiesta l’estrazione di copie, devono essere indicati eventuali usi che consentano il rilascio in esenzione dall’imposta di bollo, ai sensi della Tabella allegato "B"  al D.P.R. 26-10-1972, n. 642. Le copie degli atti, per essere giuridicamente riferibili all’Ente, devono infatti essere autenticate nelle forme di legge e scontano pertanto l’applicazione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria (visura); non è consentito il rilascio di copie non autenticate, le quali fra l’altro difficilmente potrebbero essere utilizzate dal privato per  la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Gli atti comunali (deliberazioni, determinazioni, ordinanze, bilanci, bandi ecc.) sono in ogni caso visionabili sul sito Internet istituzionale, alla voce “Albo pretorio on line”, che assolve funzioni di pubblicità legale, o nei vari collegamenti ipertestuali evidenziati sulla home page.

L’istanza verrà evasa anche se non viene utilizzata la modulistica allegata, purchè siano indicati tutti gli elementi evidenziati nella modulistica sopra richiamata.

La presentazione dell’istanza può essere effettuata:

§  direttamente all’ufficio protocollo del Comune, che rilascerà ricevuta e indicherà il settore competente a gestire l’accesso

§  tramite raccomandata A/R indirizzata al Comune, Via XX Settembre 42, 96010 Canicattini Bagni (allegare fotocopia di un documento di riconoscimento)

§  tramite fax al numero 0931540207 (allegare fotocopia di un documento di riconoscimento)

§  tramite PEC all’indirizzo comune.canicattinibagni@pec.it (allegare fotocopia di un documento di riconoscimento)

La richiesta viene soddisfatta con l'esibizione del documento o il rilascio di copia, pagando i costi di riproduzione e i diritti di vi­sura, fatte salve le disposizioni specifiche in materia di bollo (vedi sotto la voce Costi).

 

Accesso formale – procedimento e termine per la conclusione

Il procedimento di accesso formale deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’amministrazione, entro 10 giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata o altro mezzo idoneo a comprovarne la rice­zione. In tal caso il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

Il contenuto della richiesta verrà comunicato agli eventuali controinteressati, i quali potranno presentare motivata opposizione.

In caso di accoglimento della richiesta formale di accesso, il Dirigente responsabile adotta il relativo provvedimento e lo comunica al richiedente, specificando in particolare dove si trova l’ufficio, i giorni e gli orari di ricevimento, ed ogni altro elemento utile per l’esercizio del diritto di accesso

L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti richiamati nel documento a cui si accede ed apparte­nenti al medesimo procedimento, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalle leggi o dal regolamento comunale per l’esercizio del diritto di accesso.

È vietato prelevare i documenti dal luogo presso cui sono stati concessi in visione, tracciare segni su di essi o alterarli in qualsiasi modo.

Se a seguito di istruttoria dell’ufficio competente la richiesta di accesso non può essere accolta, l’interessato riceve la comunicazione del diniego motivato. Qualora sia possi­bile ricorrere al differimento (cioè accedere al documento in un momento successivo) nelle fattispecie individuate nel regolamento comunale, la durata del differimento è comunicata all’interessato.

 

Accesso informale

Il diritto di accesso può essere esercitato in modo informale recandosi presso gli uffici del Comune e rivolgendo una richiesta, anche verbale, al responsabile del procedi­mento.

Il richiedente deve:

§  fornire tutti gli elementi necessari per individuare il documento oggetto della richiesta

§  fornire un’adeguata motivazione per l’accesso agli atti

§  dimostrare la propria identità o, se soggetto delegato, i propri poteri di rappresentanza.

La richiesta viene soddisfatta con l'esibizione del documento.

 

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento di accesso è il responsabile dell’unità organizzativa competente a formare il documento, ovvero  il responsabile dell’ufficio che detiene stabil­mente il documento, qualora quest’ultimo  non sia stato formato dal Comune.

In caso di richiesta di accesso concernente deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché di provvedimenti del Sindaco e dei Dirigenti, responsabile del procedimento di ac­cesso è il responsabile dell’istruttoria di tali atti.

Il responsabile del procedimento di accesso:

§  riceve le richieste d'accesso alle informazioni, agli atti e ai documenti amministrativi;

§  esamina la richiesta per valutare se ricorrano le condizioni per l’accesso informale oppure formale;

§  provvede a tutti gli adempimenti previsti dalla legge

In caso di accesso formale il Dirigente dell’area organizzativa competente adotta il provvedimento finale.

 

Costi dell’accesso

L'esame (visione) dei documenti è gratuito.

§  Il rilascio di copie cartacee avviene dopo il pagamento dei costi di riproduzione e  dei diritti di visura, che vengono deliberati annualmente dalla Giunta comunale. Quando l’invio dei documenti è richiesto per posta, telefax o altro mezzo, il costo della spedizione o dell’inoltro è a totale carico del richiedente.

Per l’anno 2012, gli importi dei diritti sono così stabiliti (Deliberazione Giunta comunale n. 172 del 30-08-2012):

COSTI DI RIPRODUZIONE E SPEDIZIONE

§  € 0,20 a pagina per riproduzione fotostatica formato A4

§  € 0,30, a pagina per riproduzione fotostatica formato A3

§  € 0,15, a pagina per stampa da memorizzazione informatica

§  Per la spedizione via telefax i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di € 0,75 a pagina formato A4.

§  Per la spedizione tramite posta elettronica i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di € 0,25 a pagina.

§  Il rilascio delle copie, in quanto le stesse sono normalmente autenticate,  è soggetto all’imposta di bollo nella misura vigente, sia per l’istanza di accesso che per la copia stessa, a meno che il richiedente  non dichiari un uso specifico esente in modo assoluto dal bollo, ai sensi dell’allegato “B” al DPR 26-10-1972, n. 642, e successive modifiche e integrazioni.

§  Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo provvede direttamente il richiedente, fornendo direttamente all'ufficio competente al rilascio la marca da bollo. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.

DIRITTI DI VISURA:

I diritti di visura di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono equiparati all’ammontare dei diritti di segreteria dovuti per l’autenticazione della copia.

MODALITA’ DEL RIMBORSO:

Il versamento dei rimborsi e diritti di cui agli artt. 2 e 3 deve essere effettuato al momento della presentazione della richiesta, in contanti presso l’ufficio comunale di economato, che rilascerà ricevuta.

Per le richieste inviate per posta o con altro mezzo, l’ufficio competente al rilascio della copia provvederà a comunicare, per le vie più brevi, l’entità dei rimborsi e dei diritti da versare; la copia non sarà rilasciata se l’interessato non ha previamente provveduto ad inoltrare al Comune la ricevuta di versamento sul  conto corrente postale n. 11563962 intestato al Comune di Canicattini Bagni (è necessario indicare nella causale: rimborso per accesso atti amministrativi).

 

EsclusionI

Le norme che precedono non si applicano ai consiglieri comunali e alle forze dell’ordine nell’esercizio delle loro funzioni, né alle istituzioni/organismi comunque collegati al Comune (consulte, commissioni, revisori e simili).